ALLEGATO "A" AL REP. N. 14672/6714
STATUTO DELLA FONDAZIONE "CENTRO STUDI TELOS"
Art. 1 – DENOMINAZIONE
E’ costituita la Fondazione Centro Studi Telos, denominazione scritta indifferentemente, in tutto od in parte, a lettere maiuscole o minuscole.
Art. 2 – SEDE
La Fondazione ha sede nel Comune di Roma. Il Consiglio di Gestione può trasferire la sede all’interno del Comune di Roma.
Art. 3 – DURATA
La Fondazione ha durata illimitata.
Art. 4 – SCOPO
La Fondazione non ha scopo di lucro, è apolitica e non confessionale.
La Fondazione ha lo scopo di valorizzare la figura e l’attività professionale degli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, attuando iniziative di supporto all’attività dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, indicato anche come Ordine di Roma.
A tale scopo la Fondazione, in via strumentale, per i compiti istituzionali dell’Ordine medesimo, si propone di:
- organizzare, su richiesta dell’Ordine ed ai fini della FPC, convegni, congressi, seminari, forum e riunioni di studio su materie di interesse della professione;
- attuare progetti in collaborazione con le Commissioni di studio dell’Ordine di Roma e con altri Enti che organizzano eventi formativi nelle materie di competenze della categoria professionale;
- organizzare corsi di aggiornamento, di perfezionamento e di specializzazione nonché master e scuole di formazione e di alta formazione su tematiche di interesse degli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, anche avvalendosi di consulenti esterni ovvero stipulando convenzioni con Università, imprese ed enti pubblici e privati;
- organizzare corsi, seminari e scuole di preparazione all’esercizio della professione per tirocinanti.
La Fondazione si propone altresì di:
- effettuare attività di ricerca e di studio nelle materie di competenza degli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma;
- organizzare, patrocinare e promuovere manifestazioni culturali in genere al fine di favorire l’aggregazione ed il confronto all’interno della categoria professionale;
- effettuare indagini e sondaggi su tematiche di interesse della categoria professionale;
- promuovere e realizzare iniziative editoriali, anche con strumenti telematici, ad esclusione dei giornali quotidiani;
- istituire e promuovere, previa approvazione di apposito regolamento dal Consiglio di Gestione, borse di studio e di ricerca scientifica, anche mediante convenzioni con Università ed Enti di ricerca;
- promuovere la cultura e le tematiche professionali delle a.d.r. (alternative dispute resolution), della negoziazione e dell’arbitrato; istituire e promuovere Centri di mediazione dei conflitti e la Camera Arbitrale regolandone il funzionamento nell’ambito della Fondazione; organizzare e realizzare corsi di formazione in materia di conciliazione, arbitrato, negoziazione, mediazione ed altre tecniche di prevenzione e risoluzione stragiudiziale dei conflitti; rilasciare attestati di frequenza ai corsi e, ove possibile, certificati abilitanti all’attività o professione di conciliatore, mediatore, negoziatore o arbitro; svolgere attività di studio e promozione culturale, convegni, seminari, corsi, tavole rotonde, pubblicazioni, studi, ricerche per promuovere la conoscenza e lo sviluppo delle tecniche di adr; svolgere ogni servizio riguardante il ricorso alla negoziazione, arbitrato, conciliazione, nonché a tutte le tecniche e procedure di prevenzione e risoluzione stragiudiziale dei conflitti insorti tra persone fisiche/giuridiche aventi domicilio in Italia o all’estero per quanto riguarda la mediazione civile e commerciale di cui al d.lgs. del 4 marzo 2010 nr. 28 ed al D.M. 18 ottobre 2010 n. 180; richiedere l’iscrizione nel Registro deputato a gestire i tentativi di conciliazione, a norma dell’art. 3 del D.M. 18/10/2010 n. 180, nonchè l'accreditamento tra gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 17 del citato Decreto Ministeriale n. 180/2010.
La Fondazione potrà, altresì, compiere qualsiasi operazione ed attività ritenute idonee al perseguimento dello scopo, anche mediante la collaborazione con altri enti aventi scopi analoghi, purchè di supporto all’attività dell’Ordine di Roma.
Art. 5 – PATRIMONIO
Il patrimonio della Fondazione è costituito dall’apporto iniziale dei Fondatori, dagli avanzi di gestione e dalle elargizioni disposte da chiunque, destinate ad incrementare il patrimonio.
I beni, i fondi ed i diritti attribuiti o elargiti alla Fondazione, incluse le rendite ad essi relative, sono utilizzati in conformità alla volontà del disponente.
Art. 6 – ENTRATE
Le entrate della Fondazione sono costituite da:
- redditi derivanti dal patrimonio;
- liberalità, contributi, sovvenzioni, lasciti in genere ed erogazioni da chiunque effettuate, esclusi quelli destinati ad incremento del patrimonio;
- ogni altro provento ed entrata non direttamente destinati ad incrementare il patrimonio.
Le elargizioni di qualsiasi natura, da chiunque effettuate, devono ricevere il preventivo benestare del Consiglio Generale e, se vincolate al perseguimento di uno scopo specifico, sono indicate distintamente nel conto consuntivo.
Art. 7 – ORGANI
Sono Organi della Fondazione:
- il Comitato dei Garanti;
- il Consiglio Generale;
- il Consiglio di Gestione;
- il Presidente;
- il Comitato Scientifico;
- il Collegio dei Revisori.
Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese di comprovata necessità ed approvate preventivamente dai singoli Organi collegiali della Fondazione o conformi ad apposito regolamento di amministrazione predisposto dal Tesoriere ed approvato dal Consiglio di Gestione.
Le riunioni degli Organi collegiali constano da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell’Organo stesso.
Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni di tutti gli Organi collegiali della Fondazione, valgono le regole indicate negli articoli che seguono. Le astensioni avranno valore ai fini degli eventuali quorum costitutivi e saranno considerate voto validamente espresso ai fini dei quorum deliberativi, restando tuttavia ininfluenti ai fini del conteggio del computo delle maggioranze dei voti positivi o negativi.
Art. 8 – COMITATO DEI GARANTI
Il Comitato dei Garanti è un organo a numero variabile. E’ costituito inizialmente da persone fisiche, nominate nell’atto costitutivo e rappresentate da coloro che hanno ricoperto, a partire dal 1981, la carica di Presidente o Vice Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma, del Collegio dei Ragionieri di Roma e coloro che hanno ricoperto la carica di componente del Consiglio Nazionale delle due categorie professionali, su indicazione della Circoscrizione di Roma.
Successivamente il Comitato dei Garanti è integrato dai componenti di diritto e da coloro che ne vengono chiamati a far parte per particolari meriti. I componenti durano in carica fino al compimento dell’ottantacinquesimo anno di età.
Sono componenti di diritto del Comitato dei Garanti, successivamente ed in aggiunta a quelli nominati in sede di Atto Costitutivo, coloro che, in precedenti mandati, avranno ricoperto la carica di Presidente e Vicepresidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma, coloro che avranno ricoperto la carica di componente del Consiglio Nazionale della categoria professionale su indicazione dell’Ordine di Roma, e la carica di Presidente e Vice Presidente della Fondazione.
La nomina non di diritto, ovvero l’esclusione di un componente, è deliberata con propria autonoma delibera assunta a maggioranza assoluta dei componenti del Comitato dei Garanti. Possono essere nominati gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma di chiara fama e notoria probità, nonché, previo gradimento del Consiglio Generale, le imprese, gli enti pubblici e privati, tramite i loro rappresentanti, che abbiano contribuito fattivamente al perseguimento degli scopi statutari della Fondazione.
Sono esclusi di diritto dal Comitato dei Garanti i soggetti cancellati o sospesi, ed in tale ultimo caso, esclusi temporaneamente, dall’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Il Comitato dei Garanti provvede ogni anno, ovvero prima di ogni deliberazione, all’aggiornamento delle esclusioni, delle inclusioni di diritto ed alle nuove nomine.
Il Comitato dei Garanti, nella prima riunione convocata dal Presidente della Fondazione, elegge tra i propri membri un Presidente ed un Segretario.
Art. 9 – FUNZIONI ED ADUNANZE DEL COMITATO DEI GARANTI
Al Comitato dei Garanti competono le funzioni di garanzia dell’attività della Fondazione. In particolare, il Comitato dei Garanti:
- nomina ed esclude i componenti dello stesso Comitato dei Garanti, fatta eccezione per i componenti di diritto e per i componenti nominati in sede di atto costitutivo;
- delibera sulle eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli organi della Fondazione o tra la Fondazione ed i componenti di ciascuno dei suoi organi;
- esprime, a richiesta, giudizi e valutazioni su una o più attività svolte o da svolgersi da parte della Fondazione.
Il Comitato dei Garanti si riunisce a seguito di convocazione del Presidente, anche dietro richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio Generale o di almeno un terzo dei propri componenti. La convocazione è effettuata mediante avviso, inviato almeno quindici giorni prima della riunione, con qualunque mezzo idoneo a verificare l’effettiva ricezione da parte del destinatario - al domicilio eletto dai componenti all’atto di accettazione della carica - recante l’ora, la data, il luogo della riunione e l’elenco delle materie da trattare, nonché l’indicazione della seconda convocazione, fissata non prima di ventiquattrore dalla prima.
Le adunanze del Comitato dei Garanti sono presiedute dal Presidente o, in caso di impedimento, dal componente presente, più anziano di età. Le adunanze sono valide con la presenza di più della metà dei componenti in prima convocazione e delibera a maggioranza degli intervenuti. In seconda convocazione, il Comitato dei Garanti delibera a maggioranza dei presenti, qualunque sia il numero degli intervenuti.
Ciascun componente può rappresentare un solo altro componente, previa presentazione di delega scritta, da consegnare al momento dell’apertura della riunione.
Art. 10 - CONSIGLIO GENERALE
Il Consiglio Generale è composto unicamente, quali membri di diritto, dai Consiglieri in carica dell’Ordine di Roma.
Nel suo ambito può essere nominato un Comitato, composto dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Segretario dell’Ordine di Roma in carica.
Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente, nominato di diritto nella persona del Presidente dell’Ordine di Roma.
Esso si riunisce almeno ogni tre mesi, a seguito di convocazione del Presidente, anche dietro richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, da inviare al domicilio eletto dai consiglieri con qualunque mezzo suscettibile di riscontro di ricezione almeno sette giorni prima della data fissata per l’adunanza.
Le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Componenti in carica.
Art. 11 – FUNZIONI E PREROGATIVE DEL CONSIGLIO GENERALE
Al Consiglio Generale competono le seguenti funzioni e prerogative:
- la delibera delle eventuali modifiche dello Statuto;
- il potere di nomina di uno o più liquidatori, fissandone i compensi e le modalità di devoluzione del patrimonio residuo;
- l’approvazione del conto consuntivo e del conto preventivo, rispettivamente, di norma, entro il 30 giugno ed il 30 novembre di ciascun anno;
- il potere di indirizzo e controllo di ogni attività della Fondazione che abbia diretta correlazione con i compiti istituzionali dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma;
- il potere di nomina e revoca dei componenti del Consiglio di Gestione, compreso il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario Generale ed il Tesoriere;
- il potere di nomina e revoca dei componenti del Comitato Scientifico ivi incluso il Presidente;
- il potere di nomina e revoca dei componenti non di diritto del Comitato Esecutivo del C.P.R.C.;
- il potere di nomina e revoca dei componenti non di diritto del Comitato Esecutivo della SAF e del Presidente;
- il potere di nomina e revoca dei componenti del Collegio dei Revisori.
Art. 12 – CONSIGLIO DI GESTIONE
Il Consiglio di Gestione è costituito da un minimo di sei a un massimo di quindici componenti, nominati dal Consiglio Generale.
Tra i componenti nominati, dei quali almeno un terzo appartenenti al genere meno rappresentato, il Consiglio Generale indica altresì il Presidente, uno o più Vicepresidenti, il Segretario Generale ed il Tesoriere.
Il Consiglio, compreso il Presidente della Fondazione, dura in carica per lo stesso periodo di durata in carica del Consiglio Generale che lo ha nominato.
I componenti del Consiglio di Gestione, compreso il Presidente della Fondazione, devono essere iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma e possono essere anche componenti in carica del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.
Per consentire efficacia ed efficienza dell’Organo e utilizzare al meglio le sinergie operative tra le singole competenze dei suoi componenti, il Consiglio di Gestione si riunisce almeno una volta ogni due mesi, su convocazione del Presidente della Fondazione. Il Consiglio di Gestione si riunisce anche su richiesta scritta di almeno due componenti, mediante avviso comunicato, anche verbalmente, almeno una settimana prima della data della riunione ovvero, nei casi di estrema urgenza, almeno ventiquattrore prima.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente della Fondazione o, in caso di impedimento, dal Vicepresidente più anziano presente o da un consigliere appositamente nominato. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di più della metà dei componenti e delibera a maggioranza degli intervenuti. In caso di parità di voti, prevale quello del soggetto che presiede la riunione.
In caso di decadenza, dimissioni o revoca, senza che venga meno la maggioranza del Consiglio, si procede mediante cooptazione, salvo ratifica nella prima riunione utile del Consiglio Generale.
Nel caso in cui venga meno la maggioranza, decade l’intero Consiglio di Gestione e si provvede tempestivamente alla nomina dei nuovi componenti. In mancanza, il Presidente del Collegio dei Revisori provvede alla tempestiva convocazione dell’Organo competente per la nomina.
Art. 13 – FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE
Al Consiglio di Gestione compete la gestione operativa della Fondazione, in conformità agli indirizzi stabiliti dal Consiglio Generale, ad eccezione della funzione di gestione del Centro per la prevenzione e risoluzione dei conflitti che è affidata in via esclusiva al Comitato Esecutivo del Centro stesso, secondo la disciplina di cui all’art. 16 bis del presente Statuto, e ad eccezione altresì della funzione di gestione della Scuola di Alta Formazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma che è affidata in via esclusiva al Comitato Esecutivo della Scuola stessa, secondo la disciplina di cui all’art. 16 ter del presente Statuto.
In particolare, anche, il Consiglio di Gestione:
- approva le procedure per il funzionamento della Fondazione;
- assegna le borse di studio, previa adozione di un apposito regolamento;
- nomina tra i propri componenti il Presidente della Scuola di formazione "Aldo Sanchini";
- nomina tra i propri componenti il Direttore della Rivista "Telos";
- assume e licenzia lavoratori dipendenti e collaboratori.
Il Consiglio può delegare, in tutto od in parte, le proprie attribuzioni ad uno o più consiglieri, incluso il potere di firma, secondo le modalità fissate di volta in volta.
Art. 14 – COMPETENZE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE
Il Vicepresidente più anziano sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento. In caso di cessazione dalla carica del Presidente, il Vicepresidente più anziano ne assume le funzioni fino alla nomina del nuovo Presidente.
Il Segretario Generale collabora con il Presidente per l’attuazione delle delibere del Consiglio di Gestione, cura la stesura e la trascrizione dei verbali delle riunioni, gestisce la corrispondenza ordinaria, i rapporti contrattuali con il personale dipendente della Fondazione, i rapporti contrattuali con i collaboratori, fatta eccezione per i collaboratori del C.P.R.C., compresi i mediatori, cui è delegato il Segretario Generale del C.P.R.C. medesimo, e i rapporti contrattuali con il Consiglio dell’Ordine di Roma.
Il Tesoriere è competente per:
- la gestione della cassa della Fondazione;
- la movimentazione dei conti bancari e postali esistenti;
- il pagamento dei debiti e la riscossione dei crediti;
- la predisposizione del progetto, del conto consuntivo, del conto preventivo, udito il Consiglio di Gestione ed il Comitato Scientifico per gli impegni preventivati per ciascun settore di attività;
- la cura dei libri contabili ed il tempestivo adempimento degli obblighi di natura fiscale e contributiva, anche in outsourcing.
Il conto consuntivo, corredato della nota integrativa e della relazione dei revisori, deve essere depositato presso la sede della Fondazione almeno dieci giorni prima della riunione del Consiglio Generale.
Al Presidente della Scuola di formazione "Aldo Sanchini" compete l'organizzazione, la promozione e la gestione dei moduli di formazione dei tirocinanti per la preparazione all'esercizio della professione, secondo gli indirizzi del Consiglio Generale.
Al Direttore della Rivista "Telos" compete l'organizzazione, la promozione e la redazione della Rivista "Telos", secondo gli indirizzi del Consiglio Generale.
Ciascun Consigliere può istituire, per le funzioni a lui spettanti, un proprio gruppo di lavoro di supporto, indicando preferibilmente soggetti iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, e ne sottopone la nomina al Consiglio di Gestione.
Art. 15 – PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE
Il Presidente della Fondazione ha la rappresentanza e la firma della Fondazione, di fronte ai terzi ed in giudizio e, insieme con il Consiglio di Gestione, dura in carica per lo stesso periodo di durata in carica del Consiglio Generale che lo ha nominato. Il Presidente è rieleggibile una sola volta.
Il Presidente promuove ed attua l’attività della Fondazione, presiede e partecipa al Consiglio di Gestione, adotta i provvedimenti necessari per il raggiungimento degli scopi della Fondazione, salvo l’obbligo di informare il Consiglio di Gestione nella prima riunione utile. La carica di Presidente è attribuita ad un professionista iscritto nella sezione A dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.
In caso di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente o dal componente del Consiglio di Gestione più anziano di età.
Il Presidente può delegare, in tutto od in parte, le proprie attribuzioni, incluso il potere di firma, ad uno o più consiglieri ovvero ad uno o più componenti degli Organi della Fondazione.
Il Presidente, fatte salve le prerogative degli altri componenti del Consiglio di Gestione, costituisce e sopprime Commissioni organizzative o di studio, temporanee o permanenti, stabilendo le competenze e la composizione, inclusi i Coordinatori.
Art. 16 – COMITATO SCIENTIFICO
Il Comitato Scientifico dura in carica per lo stesso periodo di durata in carica del Consiglio Generale che lo ha nominato. Esso è costituito da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti, ivi incluso il Presidente del Comitato Scientifico che è pure nominato dal Consiglio Generale. Il Comitato Scientifico ha funzioni consultive e propositive in materia culturale e tecnico scientifica, esprime pareri sui programmi di attività ad esso sottoposti ed in ordine ai risultati conseguiti nelle singole iniziative attuate dalla Fondazione.
Art. 16 bis - CENTRO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE DEI CONFLITTI.
Nell’ambito della Fondazione Centro Studi Telos è istituito il Centro per la prevenzione e risoluzione dei conflitti, nel prosieguo anche “C.P.R.C.” o “Centro”.
Sono organi del C.P.R.C.:
- il Comitato Esecutivo del C.P.R.C. composto dal Presidente dell’ODCEC di Roma pro tempore, dal Vice Presidente dell’ODCEC di Roma pro tempore oltre ad un numero minimo di uno fino ad un numero massimo di tre professionisti nominati dal Consiglio Generale della Fondazione, che durano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio che li ha nominati;
- il Segretario Generale del C.P.R.C.;
- il Comitato Scientifico del C.P.R.C.
Nel rispetto dell’autonomia indicata al precedente art. 13), il funzionamento amministrativo del Centro è disciplinato da uno specifico Regolamento di Amministrazione approvato dal Comitato Esecutivo del Centro, sentito il Tesoriere della Fondazione che individuerà anche gli eventuali criteri di redazione del bilancio di settore del Centro.
Il funzionamento degli Uffici, l’organizzazione del centro e l’erogazione dei relativi servizi, è altresì disciplinato da uno o più Regolamenti di Gestione, anche diversamente denominati, approvati dal Comitato Esecutivo del C.P.R.C., sentito il Comitato Scientifico del C.P.R.C. stesso.
Il Comitato Scientifico è nominato dal Comitato Esecutivo che ne stabilisce il numero dei componenti e la durata in carica; le attribuzioni e le funzioni del Comitato Scientifico sono disciplinate dai Regolamenti di Gestione.
Il Comitato Esecutivo del C.P.R.C. nomina tra i propri componenti il Segretario Generale del C.P.R.C. che dura in carica fino alla scadenza del mandato del Comitato Esecutivo del C.P.R.C. che lo ha nominato.
Il Presidente della Fondazione è tenuto a delegare in modo permanente, senza predeterminazione di parametri negoziali, il Segretario Generale del C.P.R.C., il quale agirà in totale autonomia e responsabilità per la stipula di accordi per la gestione del Centro con la sola condizione che gli accordi non determinino oneri aggiuntivi a carico della Fondazione che non siano già previsti nei bilanci preventivi approvati dal Consiglio Generale della Fondazione.
La Fondazione mette a disposizione del Centro una porzione attrezzata dell’immobile da essa utilizzato, di volta in volta individuata con una piantina specifica.
Secondo le previsioni del Regolamento di Amministrazione di cui sopra, la gestione del Centro sarà tenuta con contabilità separata e annualmente saranno presentati i bilanci preventivi e consuntivi al Consiglio di Gestione della Fondazione entro rispettivamente il termine del 5 novembre e del 5 giugno, cosicché il bilancio di settore del Centro – preventivo e consuntivo – potrà essere parte integrante del bilancio della Fondazione.
Il Consiglio Generale della Fondazione, nell’approvare i bilanci preventivo e consuntivo della Fondazione nel suo insieme, dovrà approvare specificamente anche la sezione relativa al preventivo ed al consuntivo del Centro.
Gli eventuali avanzi di gestione del Centro sono assoggettati a vincolo di destinazione in favore del Centro e delle sue attività.
Art. 16 ter – SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DELL’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI ROMA
a) Denominazione e scopo
Nell’ambito della Fondazione Centro Studi Telos e nel rispetto dell’autonomia indicata al precedente art. 13), nonché a norma del Progetto per la costituzione delle Scuole di Alta Formazione approvato dal CNDCEC il 18 marzo 2015, è istituita la Scuola di Alta Formazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, nel prosieguo anche “SAF”.
La SAF ha sede presso la sede della Fondazione Centro Studi Telos e potrà operare nella circoscrizione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.
La SAF non ha scopo di lucro. Essa ha per obiettivo la valorizzazione e la tutela della figura professionale degli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, attraverso la progettazione e realizzazione di percorsi formativi altamente qualificati, tali da garantire non solo il mantenimento delle competenze e capacità professionali, ma anche l’accrescimento delle stesse nelle specifiche aree dell’attività professionale, così come definite dall’art. 1 del d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139.
Il tutto conformemente a quanto disposto dalla vigente normativa primaria e secondaria in materia di formazione professionale continua e di specializzazione del titolo professionale, secondo la normativa speciale in materia e l’ordinamento professionale tempo per tempo vigente.
A tal fine la SAF potrà:
- istituire corsi di alta formazione;
- promuovere e realizzare iniziative editoriali (scritte ed audiovisive), pubblicare materiale editoriale di qualunque natura, anche multimediale e per via telematica, che abbia ad oggetto temi riconducibili agli scopi della SAF;
- collaborare con qualsiasi ente pubblico o privato, organismo, associazione o movimento che abbia scopi analoghi, complementari o comunque ritenuti strumentali al perseguimento degli scopi della SAF;
- fornire adeguato sostegno organizzativo e pubblicitario a tutte le iniziative sopra specificate.
La SAF partecipa al Coordinamento permanente delle SAF nominato dal CNDCEC con un componente nominato dal Comitato Esecutivo.
b) Patrimonio della SAF
Il Patrimonio della SAF è costituito:
- dai beni conferiti dai fondatori come risulta dall’atto costitutivo;
- dal contributo, in termini di apporto scientifico e non, del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- dai beni immobili e mobili che perverranno alla SAF a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi versati da Enti Pubblici e Privati, nonché da persone fisiche, sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni e i contributi predetti siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per le finalità sopra previste.
c) Fondo di gestione della SAF
Per l’adempimento dei suoi compiti la SAF dispone delle seguenti entrate:
- proventi reddituali derivanti dal Patrimonio di cui sopra;
- contributi da parte del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, la cui erogazione è subordinata al ricorrere delle condizioni previste al punto 5 del richiamato Progetto del CNDCEC;
- ogni eventuale contributo ed elargizione di sostenitori o di terzi destinati all’attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all’incremento del Patrimonio;
- proventi derivanti dalle attività istituzionali sopra previste.
d) Organi della SAF
Sono organi della SAF:
- il Comitato Scientifico;
- il Comitato Esecutivo;
- il Direttore.
Ove non disposto diversamente, nel caso in cui durante il periodo del mandato i componenti dei suddetti organi cessino per qualsiasi motivo dalla loro carica, gli Enti od organismi preposti alla loro nomina provvederanno alla loro sostituzione ed i nuovi eletti rimarranno in carica fino alla scadenza degli altri componenti in esercizio.
e) Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico della SAF è composto da un minimo di cinque ed un massimo di quindici persone iscritte nella Sezione A dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma ovvero professori ordinari o associati presso le Università aventi sede nella circoscrizione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma ovvero magistrati ovvero dirigenti di Pubbliche Amministrazioni ovvero ufficiali superiori delle forze di polizia.
La nomina del Comitato Scientifico della SAF compete al Comitato Esecutivo della SAF.
I componenti del Comitato Scientifico della SAF durano in carica fino alla scadenza del mandato del Comitato Esecutivo che li ha nominati.
Al Comitato Scientifico è attribuito il compito di indicare le linee guida programmatiche e di indirizzo per l’attività della SAF, secondo quanto previsto nel progetto formativo annuale predisposto dal Coordinamento permanente delle SAF.
Il Comitato Esecutivo della SAF nomina il Presidente del Comitato Scientifico della SAF scegliendolo tra i componenti di quest’ultimo. Al Presidente del Comitato Scientifico della SAF compete l’attività di impulso e di coordinamento dell’attività di tale comitato.
Le riunioni del Comitato Scientifico sono convocate dal Presidente dello stesso mediante modalità atte a comprovare il ricevimento della convocazione almeno otto giorni prima della riunione contenente l’ordine del giorno della materia da trattare.
Per la validità delle riunioni del Comitato Scientifico deve essere presente la maggioranza dei componenti.
Il Comitato Scientifico delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.
Le riunioni e le deliberazioni del Comitato Scientifico verranno fatte constare da verbali redatti e sottoscritti dal Presidente del Comitato Scientifico e da un segretario della riunione, scelto tra i presenti.
La partecipazione al Comitato Scientifico, anche in qualità di Presidente, deve intendersi a titolo gratuito, fermo restando il rimborso delle spese documentate eventualmente ed effettivamente sostenute per l’espletamento dell’incarico.
f) Comitato Esecutivo
Il Comitato Esecutivo della SAF è composto dal Presidente dell’ODCEC di Roma pro tempore, dal Vice-Presidente dell’ODCEC di Roma pro tempore, dal Presidente della Fondazione Centro Studi Telos pro tempore e da un minimo di uno ed un massimo di cinque professionisti iscritti nella Sezione A dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma designati dal Consiglio Generale della Fondazione.
I componenti del Comitato Esecutivo della SAF durano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio che li ha nominati.
La partecipazione al Comitato Esecutivo della SAF deve intendersi a titolo gratuito, fermo restando il rimborso delle spese documentate eventualmente ed effettivamente sostenute per l’espletamento dell’incarico.
Il Presidente del Comitato Esecutivo della SAF é nominato dal Consiglio Generale della Fondazione tra i membri del medesimo Comitato Esecutivo.
Al Comitato Esecutivo compete la gestione generale e quindi anche l’amministrazione ordinaria e straordinaria della SAF.
In particolare, il Comitato Esecutivo:
- delibera sulle assunzioni e sui licenziamenti del personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- provvede alla nomina del Direttore della SAF, determinando la durata e la natura dell'incarico, nonché il relativo trattamento economico;
- delibera sull’accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti, ferme restando le formalità stabilite dalla legge;
- stabilisce i programmi della SAF tenendo conto delle indicazioni del Comitato Scientifico della SAF e del Coordinamento permanente delle SAF;
- decide sugli investimenti del Patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla SAF;
- organizza le attività formative, con l’ausilio del Comitato Scientifico e del Coordinamento permanente delle SAF.
Il Comitato Esecutivo può delegare in parte i suoi poteri ad uno o più membri, può avvalersi di esperti e di professionisti e può autorizzare la nomina di procuratori per determinati atti o categorie di atti.
Il Presidente convoca il Comitato con preavviso di almeno cinque giorni, mediante modalità atte a comprovare il ricevimento della convocazione.
Egli presiede le riunioni. In caso di sua assenza la presidenza è affidata al componente più anziano.
Le riunioni del Comitato Esecutivo potranno tenersi anche per tele o videoconferenza.
Per la validità delle riunioni del Comitato Esecutivo deve essere presente la maggioranza dei componenti.
Il Comitato Esecutivo delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.
Le riunioni e le deliberazioni del Comitato Esecutivo verranno fatte constare da verbali redatti e sottoscritti dal Presidente del Comitato Esecutivo e da un segretario della riunione, scelto tra i presenti.
g) Rappresentanza della SAF
Il Presidente della Fondazione delega in modo permanente il Presidente del Comitato Esecutivo della SAF ad agire con i terzi per la stipula di accordi per la gestione della SAF con la sola condizione che gli accordi non determinino oneri a carico della Fondazione che non siano già previsti nei bilanci preventivi approvati dal Consiglio Generale della Fondazione.
h) Direttore della SAF
Il Comitato Esecutivo della SAF può nominare un Direttore che collabora con il medesimo Comitato Esecutivo:
- alla predisposizione dei programmi di attività della SAF, occupandosi della gestione e del controllo degli stessi dopo che siano stati approvati dal Comitato Esecutivo;
- all’attuazione delle deliberazioni del Comitato Scientifico e del Comitato Esecutivo;
- alla predisposizione degli schemi di bilancio preventivo e consuntivo;
- alla direzione e al coordinamento degli uffici della SAF.
Il Direttore partecipa alle riunioni di tutti gli organi della SAF.
Il Comitato Esecutivo della SAF può nominare anche più di un Direttore qualora l’attività della SAF sia articolata in più aree. In tal caso ciascun Direttore sarà competente per l’area allo stesso assegnata.
i) Collegio dei revisori
Il Collegio dei Revisori della Fondazione Centro Studi Telos ha il compito di controllare anche la gestione finanziaria, la corretta tenuta della contabilità e il rispetto delle leggi in vigore da parte della SAF e dei suoi organi.
Detto Collegio ha inoltre il compito di vigilare sull'integrità del patrimonio della SAF.
l) Vigilanza
L’organizzazione e il corretto funzionamento della SAF sono soggetti alla vigilanza del Coordinamento permanente delle SAF.
m) Regolamenti e bilancio della SAF
Il funzionamento amministrativo della SAF è disciplinato da uno specifico Regolamento di Amministrazione approvato dal Comitato Esecutivo della SAF, sentito il Tesoriere della Fondazione che individuerà anche gli eventuali criteri di redazione del bilancio di settore della SAF.
Il funzionamento degli Uffici, l’organizzazione della SAF e l’erogazione dei relativi servizi, è altresì disciplinato da uno o più Regolamenti di Gestione, anche diversamente denominati, approvati dal Comitato Esecutivo della SAF.
Secondo le previsioni del Regolamento di Amministrazione di cui sopra, la gestione della SAF sarà tenuta con contabilità separata e annualmente saranno presentati i bilanci preventivi e consuntivi al Consiglio di Gestione della Fondazione entro rispettivamente il termine del 5 novembre e del 5 giugno, cosicché il bilancio di settore della SAF – preventivo e consuntivo – potrà essere parte integrante del bilancio della Fondazione.
Il Consiglio Generale della Fondazione, nell’approvare i bilanci preventivo e consuntivo della Fondazione nel suo insieme, dovrà approvare specificamente anche la sezione relativa al preventivo ed al consuntivo della SAF.
Gli eventuali avanzi di gestione della SAF sono assoggettati a vincolo di destinazione in favore della SAF e delle sue attività.
Il bilancio preventivo e quello consuntivo della SAF sono trasmessi al Coordinamento permanente delle SAF entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo della Fondazione al cui interno sono confluiti.
n) Estinzione della SAF
In caso di esaurimento degli scopi della SAF o di impossibilità di attuarli le disponibilità residue della SAF resteranno definitivamente acquisite al patrimonio della Fondazione Centro Studi Telos oppure saranno destinate a borse di studio o ad organismi che perseguono le medesime finalità della SAF, secondo le determinazioni del Comitato Esecutivo, sentito il Coordinamento SAF.
Art. 17 – COLLEGIO DEI REVISORI
Il Collegio dei Revisori è composto da cinque componenti, tre effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio Generale della Fondazione, tra i soggetti iscritti nel registro dei Revisori Contabili e nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, e dura in carica per lo stesso periodo di durata in carica del Consiglio che lo ha nominato. Uno dei componenti effettivi e uno dei componenti supplenti deve appartenere al genere meno rappresentato. Tra i componenti effettivi il Consiglio Generale della Fondazione nomina il Presidente del Collegio dei Revisori.
I componenti del Collegio dei Revisori non sono rieleggibili.
Il Collegio vigila sull’osservanza dello Statuto e sulla gestione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione; esercita il controllo contabile, mediante ispezioni e verifiche, effettuate anche in forma individuale.
Il Collegio predispone una relazione di accompagnamento al Conto Preventivo ed al Conto Consuntivo, depositati presso la sede della Fondazione almeno dieci giorni prima della data fissata per l’approvazione.
Il Collegio convoca il Comitato dei Garanti in caso di inerzia da parte del Comitato stesso o del Presidente della Fondazione.
Art. 18 – FONDATORI – NORMA TRANSITORIA
I Fondatori sono l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma ed il Collegio dei Ragionieri di Roma.
Tutti i riferimenti del presente statuto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, si riferiscono, fino all’insediamento del primo Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma, all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma ed al Collegio dei Ragionieri di Roma.
Il Consiglio Generale, dalla costituzione fino all’insediamento del primo Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma, è composto dal Presidente e dal Vice Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma e dal Presidente del Collegio dei Ragionieri di Roma.
La prima nomina dei componenti di tutti gli Organi della Fondazione, compresa quella dei componenti di diritto individuati dal presente Statuto, è riservata ai Fondatori in sede di atto costitutivo della Fondazione. Ad eccezione del Comitato dei Garanti, gli organi nominati in sede di atto costitutivo della Fondazione, durano in carica fino all’approvazione del Consuntivo della Fondazione relativo all’anno corrispondente all’ultimo anno di durata in carica del primo Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma.
Art. 19 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Tutte le controversie che dovessero sorgere in merito all’interpretazione ed all’esecuzione dell’atto costitutivo o dello statuto saranno devolute alla valutazione e alla determinazione del Comitato dei Garanti, che sarà espressa con documento consegnato ai diretti interessati alla controversia.
Art. 20 – RINVIO
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le norme del codice civile in materia di fondazioni.